Art. 1109 codice civile - Impugnazione delle deliberazioni (2024)

La soluzione al caso posto si rinviene nelle norme che il codice civile detta in tema di comunione in generale (applicabili alla comunione ereditaria) e di divisione ereditaria.

Principio generale su cui occorre innanzitutto ragionare è quello espresso al primo comma dell’art. 1103 del c.c., in cui è detto che ciascun partecipante può cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Tale principio, tuttavia, non può intendersi nel senso che qui ci si auspicherebbe, ossia nel senso che la volontà contraria di uno solo dei partecipanti alla comunione potrebbe impedire agli altri comunisti di concedere a terzi il godimento del bene comune, così da sfruttarlo economicamente, farne propri i frutti civili e trarne un vantaggio economico (sostenere questo significherebbe ledere, nei confronti degli altri comproprietari, il contenuto essenziale del diritto di proprietà, quale si trova espresso all’art. 832 del c.c.).

E’ per tale ragione, infatti, che il predetto art. 1103 c.c. va necessariamente coordinato con i successivi artt. 1105, 1108 e 1109 c.c., i quali si occupano di disciplinare con quali maggioranze vanno prese le deliberazioni riguardanti il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in quali casi alla minoranza dissenziente va riconosciuto il diritto di impugnare una deliberazione.
Il terzo comma dell’art. 1108 c.c. qualifica come atti di straordinaria amministrazione, per il cui compimento si richiede il consenso unanime di tutti i partecipanti, gli atti di alienazione, costituzione di diritti reali e le locazioni di durata superiore ai nove anni.
Già dalla lettura di questa norma è possibile trarre le prime risposte a quanto osservato nel quesito:

  1. lo stabile in comunione ereditaria può essere alienato solo con il consenso unanime di tutti i comproprietari;
  2. il contratto di locazione che Caio e la sorella vorrebbero rinnovare a colui che già conduce in locazione l’immobile non avrebbe durata superiore a nove anni, il che comporta che tale atto non possa farsi rientrare tra quelli di straordinaria amministrazione, per il cui compimento è richiesta la c.d. maggioranza rafforzata o qualificata, ossia la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune.

Non rientrando il contratto in discussione tra gli atti di straordinaria amministrazione, norma applicabile rimane l’art. 1105 c.c., il cui secondo comma dispone che per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la c.d. maggioranza semplice, ovvero la maggioranza dei partecipanti alla comunione calcolata secondo il valore delle loro quote (il raggiungimento di detta maggioranza rende la delibera obbligatoria nei confronti della minoranza dissenziente).

La minoranza dissenziente, tuttavia, non viene lasciata priva di tutela, in quanto l’art. 1109 c.c. riconosce a coloro che sono rimasti in minoranza e che, pertanto, non hanno avuto possibilità di far valere le proprie ragioni, il diritto di impugnare la delibera, ma nei limitati casi e per le specifiche ragioni ivi previste.
Tra questi, quello che meglio potrebbe adattarsi al caso di specie è l’ipotesi prevista al n. 1 di tale norma, riguardante l’adozione di una delibera che risulti gravemente pregiudizievole alla cosa comune.
La sua natura pregiudizievole potrebbe farsi discendere da quella che nel quesito si definisce come “barcollante” capacità economica del conduttore, ma non si può fare a meno di evidenziare che si tratterebbe di un motivo di impugnazione massimamente aleatorio, in quanto il giudice, investito della potenziale controversia, non potrebbe non tener conto, nell’adottare la sua decisione, che si tratta di conduttore con cui già intercorre un rapporto contrattuale e, per giunta, per un secondo novennio.

Dovendosi, dunque, consigliare di accantonare l’idea di impugnare una eventuale delibera della maggioranza con cui si andrà a decidere di rinnovare il contratto di locazione, rimane una sola alternativa, ossia quella di avvalersi del diritto che l’art. 1111 del c.c., in materia di comunione in generale, nonché l’art. 713 del c.c., in materia di comunione ereditaria, riconosce come innegabile ed esercitabile in qualsiasi momento, ossia quello, riconosciuto a ciascun comunista, a prescindere dal valore e dalla misura della sua quota, di chiedere lo scioglimento della comunione.

Qualora la propria richiesta di divisione non dovesse essere accolta dagli altri coeredi (ossia in difetto di una divisione consensuale), l’ordinamento giuridico riconosce il diritto di ottenere giudizialmente lo scioglimento di quella comunione ereditaria, tenendosi presente che gli altri coeredi non potrebbero cercare di trarre profitto da una eventuale situazione di indivisibilità del bene, ad esempio asserendo che, trattandosi di immobile destinato ad albergo, la sua divisione ne farebbe perdere l’attuale destinazione economica.
Per tali ipotesi, infatti, può invocarsi il disposto di cui all’art. 720 del c.c., il quale prevede la possibilità che l’immobile venga compreso per intero nella porzione del coerede avente diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione.
In mancanza di tale richiesta, il giudice autorizzerà la vendita all’incanto dell’intero immobile.

Art. 1109 codice civile - Impugnazione delle deliberazioni (2024)

FAQs

Art. 1109 codice civile - Impugnazione delle deliberazioni? ›

In materia di comunione, la legge (art. 1109 c.c.) dispone che ciascuno dei componenti della minoranza dissenziente possa impugnare le deliberazioni della maggioranza: se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; se tutti i partecipanti non sono stati informati dell'oggetto della delibera (art.

Quando si può impugnare una delibera assembleare? ›

Il termine per impugnare una delibera condominiale è di 30 giorni (cfr. art. 1137, comma 2) che decorrono: dalla data dell'assemblea per i condòmini dissenzienti e/o astenuti.

Come si impugna una delibera condominiale nulla? ›

L'impugnativa della delibera condominiale va proposta con ricorso, ovvero con atto di citazione, nella cancelleria del giudice competente (tribunale o giudice di pace a seconda del valore). La competenza territoriale del giudice si individua in base al luogo in cui si trova l'immobile.

Come opporsi ad una decisione condominiale? ›

Per opporsi a una delibera condominiale è necessario che il condomino depositi una domanda di mediazione presso un organismo di mediazione competente entro 30 giorni, secondo le specifiche sopra riportate. La mediazione rappresenta un passaggio obbligato e non è possibile procedere in giudizio senza di essa.

Quanto costa per impugnare una delibera condominiale? ›

Il costo d'impugnazione di una delibera condominiale varia in base all'entità della causa e di conseguenza al giudice di competenza. Se la causa è di competenza del giudice di pace il costo complessivo è di 1.000 – 1.200 euro. Se la materia è di competenza del giudice ordinario il costo sale fino a 3.500 – 3.800 euro.

Come si impugna una delibera assembleare? ›

L'impugnazione della delibera assembleare deve essere proposta da un avvocato. Può essere proposta personalmente dal condomino se il giudizio si rivolge davanti al Giudice di Pace e il valore della causa è inferiore a 516,46 euro.

Quando la delibera assembleare è nulla? ›

Sono ancora considerate nulle quelle delibere che: sono fuori dai poteri dell'assemblea; sono contrarie a norme imperative di legge, o comunque a norme costituzionali.

Quando una delibera è invalida? ›

Una delibera assembleare è invalida nel caso in cui contrasti con le disposizioni di legge o dell'atto costitutivo oppure qualora abbia un oggetto illecito o impossibile.

Cosa dice l'articolo 1136 del codice civile? ›

1136. (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). L'assemblea e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

Quanto tempo ho per impugnare un verbale di assemblea condominiale? ›

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può rivolgersi l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni.

Quali sono i motivi per impugnare una delibera condominiale? ›

Una delibera condominiale può essere impugnata se è stata votata nonostante mancassero i quorum previsti, per eccesso di potere, per la violazione delle norme previste dalla legge o dal regolamento condominiale, o per altri motivi come la mancata convocazione di tutti i condomini.

Cosa succede se un condomino non è d'accordo? ›

Che succede se un condomino non è d'accordo? Il condomino che non è d'accordo con la deliberazione è ugualmente tenuto a rispettarla: come detto, infatti, le decisioni sono obbligatorie per tutti, anche nell'ipotesi in cui esse siano annullabili perché contrarie alla legge o al regolamento.

Quanto tempo è valida una delibera condominiale? ›

Le deliberazioni condominiali hanno una scadenza? Sul punto la legge non dice nulla. Ciò significa che le decisioni assunte dall'assemblea non hanno un limite di durata.

Chi può chiedere la revoca di una delibera condominiale? ›

L'Assemblea dei condomini può revocare in ogni tempo l'amministratore con una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i 500 millesimi del valore dell'edificio o con le modalità stabilite dal regolamento di condominio[1]. È quindi pacifico che ciò possa avvenire sempre e per qualsiasi ragione.

Quanto tempo per annullare una delibera condominiale? ›

“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di ...

Cosa dice l'articolo 1137 del codice civile? ›

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.

Chi può impugnare le delibere assembleari? ›

La delibera dell'assemblea può essere impugnata solo ed esclusivamente da quei condomini che NON hanno contribuito ad approvarla. Pertanto possono impugnare la delibera, che sia stata approvata a maggioranza dall'assemblea, soltanto i condomini dissenzienti, astenuti o assenti.

Come impugnare un verbale di assemblea? ›

Per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale dell'assemblea condominiale, occorre che venga proposta querela di falso, unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto delle dichiarazioni verbalizzate è stato aggiunto in un momento successivo alla sottoscrizione.

Quando è annullabile una delibera condominiale? ›

L'articolo 1137 del codice civile disciplina le ipotesi di annullabilità. Come in tutte le ipotesi di annullabilità, le delibere annullabili sono efficaci fintantoché il giudice non ne decida l'annullamento. Le delibere sono annullabili quando “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”.

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